Documentazione tributaria: che cosa include? A chi e dove presentarla?
Il regime fiscale italiano prevede dei passaggi necessari affinché tutto funzioni alla perfezione. Uno di questi è sicuramente la presentazione della documentazione tributaria, un novero di documenti che include: il libro degli inventari e il libro giornale, le scritture ausiliarie contenenti elementi reddituali e patrimoniali, scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili, i registri redatti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Dettagli e processo di presentazione della documentazione tributaria
La legge include, tra i poteri dell’Agenzia delle Entrate, quello di formulare un invito motivato ai contribuenti per mostrare e condividere tutti quei documenti imprescindibili per le finalità dell’accertamento nei loro riguardi aggiungendoci, il più delle volte, anche l’inoltro di questionari specifici per pervenire a delle informazioni collaterali. Se il contribuente non risponde all’invito, tutte le notizie, i documenti e i dati non esibiti o non trasmessi in questa sede, non possono più essere presi in considerazione ai fini dell’accertamento. Questa preclusione riguarda direttamente persino la fase giudiziaria, per cui se il contribuente presenta un ricorso avverso all’accertamento fiscale, contestualmente non potrebbe inoltrare i medesimi documenti per ritagliarsi una parte collaborativa allo scopo di supportare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate.
Appare quindi evidente che la sanzione citata poc’anzi abbia la sua incidenza normativa, la quale va ad aggravare quella che è la pretesa costituzionale della difesa in giudizio; affinché però operi è necessario che l’ufficio informi il cittadino di tale preclusione, spiegando il tutto nella lettera stessa con cui chiede la documentazione o la risposta al questionario. Diversamente i documenti possono essere sempre prodotti.
Quando il contribuente dà piena prova dell’impossibilità oggettiva di depositare i documenti contabili richiesti, allora si va a incontro ad un’altra eccezione in grado di tutelare, in un modo o nell’altro, la figura del contribuente di turno.
Una sentenza della Cassazione non fa che riprendere i principi appena elencati e ricordare quanto siano perentori: chi non risponde (o lo fa in maniera tardiva) all’invito da parte dell’Agenzia delle Entrate per fornire dati, notizie e chiarimenti viene punito con l’inutilizzabilità di tali documenti sia in fase amministrativa che giudiziaria. Tale inutilizzabilità può essere rilevata anche dal giudice, in ogni stato e grado di giudizio. Ciò significa che se il contribuente produce in causa tali atti e la controparte dimentica di contestarli, è la stessa commissione tributaria che, accorgendosi di ciò, non deve tenerne conto.
Secondo giurisprudenza, infatti, il comportamento omissivo del contribuente che non ottempera all’esibizione dei documenti impedendo e rallentando la verifica da parte dell’ufficio competente equivale ad un atto grave in grado di pregiudicare persino l’esito positivo della verifica delle scritture contabili.
Il contribuente può ad ogni modo conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo se ricorrono due condizioni: che il contribuente giri predetta documentazione allegandola all’atto introduttivo riguardante il giudizio stanziato in primo grado; che allo stesso tempo affermi di non avere potuto soddisfare le richieste formulate dagli uffici per cause che vanno oltre la sua imputabilità. Solo in queste circostanze si può evitare di procedere in tal senso.